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LEGGE 18 gennaio 1968, n. 13

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-2-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, così ripartita:
a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;
c) lire 550 milioni di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;
d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;
f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge.