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LEGGE 18 gennaio 1968, n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-1-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, concernente norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo

4, quarto comma, le parole: "entro 15 giorni dall'avvenuta vendita", sono sostituite con le altre: "entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto ritiro delle olive acquistate, risultante dalla dichiarazione dell'acquirente"; sono sostituite altresì le parole: "l'indicazione" con le altre: "all'individuazione". Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 1

"Art. 10-bis. - Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 10, se il ritiro delle olive da parte dell'acquirente è avvenuto prima del 22 novembre 1967, il termine di quindici giorni di cui al quarto comma dell'articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I due esperti facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi dell'articolo 5, lettera h), della legge 13 maggio 1966, n. 303, ai fini del trattamento economico per le missioni compiute nell'interesse dei servizi dell'azienda, sono equiparati ai funzionari con qualifica di direttore generale. Ai componenti dell'anzidetto Consiglio, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, è attribuito un compenso annuo lordo comprensivo dei gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni consiliari".
All'articolo 19, primo comma, dopo le parole: "può essere autorizzata" sono inserite le altre: "per la esecuzione degli interventi nel settore agricolo"; e dopo le parole: "a breve termine" sono inserite le altre:
"e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I contratti relativi alla stipulazione dei prestiti di cui al precedente primo comma sono assoggettati a imposta fissa di registro di lire mille e gli altri atti concernenti la stipulazione dei prestiti medesimi sono esenti da qualsiasi altra imposta".
All'articolo 22, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Qualora le somme assegnate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per gli oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto e del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, risultassero insufficienti, l'azienda stessa è autorizzata ad utilizzare le somme stanziate ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, per le spese generali di funzionamento, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - Trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto non potranno essere presentate domande di integrazione di prezzo per l'olio prodotto nella campagna 1966-67".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1968

SARAGAT MORO - RESTIVO - FANFANI - REALE - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE