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LEGGE 10 gennaio 1968, n. 16

Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  15-2-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:
al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.