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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 974

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1974)
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Testo in vigore dal:  21-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
È data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.
Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.