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LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
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Testo in vigore dal:  12-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.