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LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949

Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/1993)
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Testo in vigore dal:  11-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:
"Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;
b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera f);
c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonché deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;
d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;
f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale;
g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;
h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;
i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonché mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;
l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;
m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.
I provvedimenti di cui alle lettere b) ed f) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera f), vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro".