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LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

Disposizioni per il controllo delle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
Testo in vigore dal:  1-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi
((e delle loro parti))
, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.