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LEGGE 27 luglio 1967, n. 650

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole.

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Testo in vigore dal:  24-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono apportate le seguenti modificazioni:
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonché da un rappresentante della sezione provinciale dell'UMA, da due rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della Provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura";
dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma:
"Le funzioni di segretario presso i Comitati provinciali e presso il Comitato centrale sono esercitate, rispettivamente, da un funzionario della carriera direttiva delle intendenze di finanza con qualifica non superiore a quella di vice intendente e da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale delle finanze con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione";
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I componenti ed i segretari dei Comitati provinciali nonché i componenti ed il segretario del Comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 167

SARAGAT MORO - PRETI - ANDREOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE