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LEGGE 21 luglio 1967, n. 618

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750 e n. 751.

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Testo in vigore dal:  19-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 10 gennaio 1966:

Gruppo 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 Gruppo 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 95.000 Gruppo 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000