stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 luglio 1967, n. 596

Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'Ente autonomo del porto di Napoli provvede ai servizi di illuminazione portuale nonché alla pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.
Per l'espletamento di tali servizi il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente portuale un contributo annuale nella misura riconosciuta congrua e necessaria dal Ministero medesimo in base al preventivo presentato dall'Ente portuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - NATALI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE