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LEGGE 11 giugno 1967, n. 465

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964.

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Testo in vigore dal:  15-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964.