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LEGGE 11 giugno 1967, n. 459

Adesione alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, e sua esecuzione.

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Testo in vigore dal:  13-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, addizionale alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.