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LEGGE 24 aprile 1967, n. 447

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.

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Testo in vigore dal:  11-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.