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LEGGE 16 febbraio 1967, n. 43

Attribuzione al personale della polizia ferroviaria per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento della indennità di trasferta prevista per il dipendente dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  15-3-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, è abrogato.