stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 aprile 1967, n. 264

Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  31-5-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato:
"La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1967

SARAGAT MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE