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LEGGE 9 marzo 1967, n. 150

Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1971)
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Testo in vigore dal:  21-4-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto è annessa la scuola media statale e possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.