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LEGGE 21 marzo 1967, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: "Riapertura dell'ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze".

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Testo in vigore dal:  30-3-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: "Riapertura dell'ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze", con le seguenti modificazioni:
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Per gli effetti di cui agli articoli seguenti è pubblicato, unitamente al presente decreto, l'elenco dei registri che risultano non danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966.
Con successivi decreti del Ministro per la grazia e giustizia verranno pubblicati gli elenchi dei registri restaurati, in essi compresi anche quelli nei quali non sia stata possibile la ricostituzione di tutte le formalità a cura del conservatore".
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-bis:
"Per la ricostituzione dei registri, degli atti e delle formalità distrutte o deteriorate in conseguenza della alluvione del 3 novembre 1966 si applicano le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, in quanto compatibili con il presente decreto".
All'articolo 3 il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per le formalità, invece, da eseguire sui registri non ancora completamente utilizzabili, procederà all'annotazione della domanda sul registro generale d'ordine rimandando l'esecuzione della formalità al momento in cui detti registri potranno essere utilizzabili".
Il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Il Conservatore deve, inoltre, rilasciare certificazioni, dichiarazioni e copie, eseguire le menzioni previste dalla legge e consentire le ispezioni di cui al comma secondo dell'articolo 2673 del Codice civile, limitatamente ai registri di cui all'articolo 2.
Dovrà, altresì, consentire la visura delle tavole alfabetiche in presenza di un dipendente della Conservatoria dei registri immobiliari".
È aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli effetti giuridici delle formalità richieste decorrono dalla loro annotazione sul registro generale d'ordine".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Per le rinnovazioni di ipoteche che il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire d'ufficio, il termine previsto dall'articolo 2847 del Codice civile è sospeso per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1967

SARAGAT MORO - REALE - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE