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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1234

Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'amministrazione italiana.

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Testo in vigore dal:  13-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro - tenuto conto dell'anzianità maturata, della categoria e grado rivestiti e delle funzioni esercitate - può essere anche superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza.
La richiesta per la revisione dell'attuale posizione di impiego, di cui al comma precedente e che ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e non dà luogo alla corresponsione di assegni arretrati.