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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1222

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1 gennaio 1965 al 31 dicembre 1967.

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Testo in vigore dal:  28-12-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.