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LEGGE 24 novembre 1967, n. 1154

Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-12-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito con il seguente:
"I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con la facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, così come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Università italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE