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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1081

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore degli enti autonomi "La Biennale di Venezia", la "Triennale di Milano", e "La Quadriennale di Roma".

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Testo in vigore dal:  14-12-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1967, i contributi annuali dello Stato a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte", istituito con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sono stabiliti come segue:
1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 40.000.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;
2) per la "Esposizione internazionale d'arte figurativa", da imputarsi al secondo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica", da imputarsi al terzo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 20.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;
4) per le "Manifestazioni d'arte drammatica e musicale", da imputarsi al quarto capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000 (rispettivamente, lire 25 milioni per il festival internazionale di prosa e lire 25 milioni per il festival internazionale della musica), da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.