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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Norme sui passaporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  2-1-1968

Art. 25


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.