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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 973

Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965.

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Testo in vigore dal:  21-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, è sostituito dai seguenti:
"A partire dal 1 gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle società.
A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovrà corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1 gennaio 1967.
Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovrà corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967".