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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 959

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso.

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Testo in vigore dal:  12-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di cui alla legge 26 febbraio 1964, n. 119, è elevato da lire 60 milioni a lire 112 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire 48 milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Val d'Aosta e della provincia di Torino, di cui alla citata legge 26 febbraio 1964, n. 119.