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LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-11-1967

Art. 9


Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata, dall'assistente di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE