stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal:  1-10-1967

Art. 16

Entrate degli enti


Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:
a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
b) contributi di enti, associazioni e privati;
c) proventi patrimoniali e di gestione;
d) entrate eventuali.
I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.