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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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Art. 14


(Scelta e vincolo delle aree)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.
Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.
In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.
Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma.
Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.
I membri della Commissione possono farsi sostituire.
La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo.
L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è quello competente per territorio.
Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.
Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 92)) l'abrogazione dell'art. 14, ultimo comma della presente legge.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.