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LEGGE 27 luglio 1967, n. 661

Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche.

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Testo in vigore dal:  25-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, è elevato da lire 72.000 a lire 130.000 annue.
Per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo della pensione è maggiorato di lire 5.200.
Il limite massimo di pensione, con quaranta anni e oltre di contribuzione, è fissato in lire 286.000.
La pensione viene erogata in tredici rate, di cui una da Corrispondersi in occasione delle festività natalizie e non comprensiva della maggiorazione prevista dall'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417.