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LEGGE 21 luglio 1967, n. 613

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-1-1991
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Art. 19

((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
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L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni già accordati e confermati ai sensi della presente legge.
I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.
La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
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