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LEGGE 14 luglio 1967, n. 585

Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1990)
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Testo in vigore dal:  15-3-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.
A questi effetti si considerano capi famiglia:
1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2;
2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia.
Si considerano altresì capi famiglia:
a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;
b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 14/3/1990, n. 11) ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre."