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LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Ordinamento della professione di biologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal:  4-6-1970
aggiornamenti all'articolo

Art. 48

Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali,
((medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonché agraria e medicina veterinaria))
, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 maggio 1970, n. 274, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."