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LEGGE 18 maggio 1967, n. 401

Istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga a quanto stabilito dall'articolo 927 e seguenti del Codice civile, nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale, possono essere istituiti con decreto del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose ritrovate, sia nelle aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in sosta.
Se si tratta di oggetti allo stato estero, essi devono essere custoditi in apposito locale, con la osservanza delle modalità previste dalle disposizioni doganali per i magazzini di proprietà privata, in quanto applicabili.