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LEGGE 24 aprile 1967, n. 326

Adesione alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, e sua esecuzione.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-6-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953.