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LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2019)
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Testo in vigore dal:  7-9-1985
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Art. 19

(Costituzione e attribuzioni dell'I.S.P.E.)
((L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, nonché alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti. Tale attività è svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo.
L'ISPE inoltre cura:
1) la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche indagini, ricerche e rilevazioni;
2) la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed attuazione di particolari iniziative;
3) la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici.
L'Istituto può essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte dei due rami del Parlamento.
L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e da enti e organizzazioni, anche internazionali.
L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, per il perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al presidente dell'Istituto))
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