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LEGGE 16 febbraio 1967, n. 14

Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1981)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-5-1981
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è soppresso, e le relative disposizioni sono assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6.

L'articolo 2 e sostituito dal seguente:
"Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste".

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"I diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro, Le imposte di bollo suddetto sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'ufficio bollo straordinario di Roma. (1)
Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo".

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.
Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è, altresì, attribuito un assegno personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, è del 20 per cento per il direttore generale e i direttori centrali, del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e per le tre qualifiche più elevate della carriera direttiva amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.
Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal 10 maggio 1966 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai precedenti commi.
Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi servizi contabili e di ragioneria è attribuito, nella misura di due terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.
L'assegno mensile previsto dal primo comma è suscettibile, a decorrere dal 1 gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione all'incremento annuale degli introiti rispetto a quello di sei miliardi e cinquecento milioni preso a base per la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le frazioni di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unità.
L'assegno personale previsto dal secondo comma è riassorbibile in ragione della metà dell'incremento dell'assegno mensile come previsto nel precedente comma.
Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni tecniche di cui al precedente art. 2, non spetta alcun diritto o indennità.
Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede le operazioni tecniche di cui al precedente articolo 2 o è addetto all'espletamento delle medesime.
I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'ispettorato, nonché sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.
A partire dal 1 gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alle operazioni espletate da ogni categoria di personale dei singoli uffici periferici, può disporre, con proprio decreto, sentiti i rappresentanti dei sindacati, l'aumento dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire 600 milioni. Detti limiti sono suscettibili, a decorrere dal 1 gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.
L'aumento è corrisposto mensilmente per il 7 per cento del suo ammontare; la restante somma è corrisposta, invece, in una sola volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta del direttore dell'ufficio, abbia stabilito la somma da attribuire a ciascun impiegato in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre stesso e nei limiti dell'aumento del 40 per cento previsto per l'assegno mensile. Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma".

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
a) fino al 4 per cento - per spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale dell'ispettorato, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;
b) fino al 10 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;
c) fino al 5 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile".

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

Art. 5-bis.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1978, N. 625

Art. 5-ter.

I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1 febbraio 1960, n. 26, sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonché di 50 unità nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati)".

L'articolo 6 è sostituto dal seguente:
"Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonché le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.
È istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5.
La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato.
Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.
La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione".

Alla Tabella I, n. 2), prima dell'articolo "85" è aggiunto l'articolo "80".
Il n. 7) è soppresso.
È aggiunta la seguente nota:
"N. B. - Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono applicabili qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A".

Alla Tabella II è aggiunta la seguente nota:
"N. B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2) sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari".

Alla Tabella III è aggiunto il seguente n. 5):
"5) Visita e prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a
motore a gas compresso o liquefatto............ 1.000"
Nella stessa Tabella la nota è sostituita dalla seguente:
"N. B. - Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Le tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari.
L'operazione di cui al n. 5) è prevista dallo articolo 351 di detto decreto".

Alla Tabella VI, lettera a), nn. 4) e 5) sono aggiunte le parole "(articolo 1)".
È aggiunta la seguente nota:
"N. B. - Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) sono comprensive del rilascio dei documenti per la navigazione, quando necessari.
La tariffa relativa all'operazione di cui al n. 1) è comprensiva di quella per l'operazione di cui al n. 3)". (1)
((2))


La Tabella VII è sostituita dalla seguente: TABELLA VII
INDICE

Parte di provvedimento in formato grafico


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 ottobre 1978, n. 625 ha disposto:
- (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Le imposte di bollo inerenti alle domande e ai documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 2 allegata alla presente legge sono pagate dagli interessati anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma." - (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni dei due precedenti commi sostituiscono quelle stabilite nel primo comma dell'articolo 3 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, numero 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090".
- (con l'art.6, comma 1) che "Le tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, sono sostituite dalla tabella 2 allegata alla presente legge".
Si riporta di seguito la suddetta Tabella 2:

TABELLA 2

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

Tipo operazione Tariffa

1) Esame per la patente o per il CAP (articoli 80, 85, |
86 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica |
15 giugno 1959, n. 393) > 5.000 Esame di idoneita per insegnanti o istruttori scuo- |
la guida (articolo 84). |

2) Sostituzione patente guida militare o estera (arti- |
coli 94 e 98), rilascio CAP senza esame, conferma |
validita patente guida qualora sia richiesta una |
valutazione tecnica da parte della Direzione gene- > 2.000 rale della motorizzazione civile e dei trasporti |
in concessione. |
Duplicati, certificazione, eccetera, inerenti ai |
veicoli o ai conducenti. |

3) Visite e prove (compreso il rilascio del documento |
di circolazione e del foglio di via quando necessa- |
rio, articoli 54, 55, 56, 62, 72, 74 e 76; articolo > 2.500 351 n. 5 del decreto del Presidente della Repubbli- |
ca 30 giugno 1959, n. 420). |

4) Visite e prove speciali di ciclomotori e altri vei- |
coli costruiti in unico esemplare, di veicoli ecce- |
zionali o che abbiano altre caratteristiche cos- |
truttive eccezionali, di veicoli cisterna adibiti |
al trasporto di merci pericolose e di materiali ra- > 10.000 dioattivi compreso il rilascio della documentazione |
eccezionale e del foglio di via quando necessario |
(articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi |
articoli del decreto del Presidente della Repubbli- |
ca 30 giugno 1959, n. 420). |
5) Omologazioni autoveicoli, trattrici agricole, moto- |
veicoli, ciclomotori, rimorchi ed altre macchine |
agricole; approvazione autobus con carrozzeria di- |
versa da quella di tipo omologato, nuove omologa- > 50.000 zioni a seguito modifica delle caratteristi che es- |
senziali di veicoli gia omologati (articoli 53 e 72 |
e correlativi articoli del decreto del Presidente |
della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420). |

6) Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione |
dispositivi (articoli 53, 72, 78 e correlativi ar- > 20.000 ticoli del decreto del Presidente della Repubblica |
30 giugno 1959, n. 420). |

7) Esami per il conseguimento della patente di guida |
ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a mo- |
tore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 |
maggio 1932, n. 813); esami per il conseguimento |
dei titoli professionali della navigazione in- > 5.000 terna e corrispondenti qualifiche di autorizzato |
(articolo 134 del codice della navigazione; artico- |
li da 49 a 58 e 61 del regolamento di navigazione |
interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971). |

8) Accertamento idoneita tecnica di imprese costrut- |
trici di navi e galleggianti (articolo 232 del co- > 5.000 dice della navigazione e articolo 144 del regola- |
mento di navigazione interna). |

9) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in |
costruzione (articolo 235 del codice di navigazione > 5.000 e articolo 147 del regolamento di navigazione in- |
terna). |

10) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore |
(articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio |
1932, n. 813) di navi e galleggianti (articoli 165 > 10.000 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, |
75, 76 e 77 del regolamento di navigazione inter- |
na). |

11) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del |
codice della navigazione); stazzatura di motoscafi > 5.000 e di imbarcazioni a motore. |

12) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio > 5.000 decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813). |

13) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la |
navigazione (articolo 149 e da 152 a 154 del codice |
della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamen- |
to per la navigazione interna; articolo 11 del re- > 2.000 gio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio |
di estratto matricolare o copia di documento; rila- |
scio di duplicati. |

14) Trascrizioni nei registri delle navi e dei galleg- |
gianti in costruzione di atti relativi alla pro- |
prieta e di altri atti e domande per le quali oc- |
corre la trascrizione (articolo 242 del codice del- |
la navigazione); trascrizioni nei registri di atti > 2.000 relativi alla proprieta di navi, galleggianti, mo- |
toscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e |
domande per i quali occorre la trascrizione (arti- |
colo 250 del codice della navigazione); iscrizioni |
e cancellazioni di ipoteche. |
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 18 ottobre 1978, n. 625, come modificata dal Decreto Ministeriale 19 dicembre 1980 (in G.U. 21/03/1981 n. 80), ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, sono sostituite dalla tabella 2 allegata alla presente legge".
Si riporta di seguito la suddetta Tabella 2:

TABELLA 2

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico