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LEGGE 15 febbraio 1967, n. 40

Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-3-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è integrato con il seguente periodo:
"Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86".