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LEGGE 12 febbraio 1967, n. 35

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza.

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Testo in vigore dal:  12-3-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.