stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 febbraio 1967, n. 30

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1970)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-3-1967 al: 2-7-1970
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, è prorogato al 31 dicembre 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1967

SARAGAT MORO - BOSCO - PRATI

Visto, il Guardasigilli: REALE