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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 25

Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  25-2-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per il completamento dell'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19 miliardi nell'anno 1967.
Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.