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LEGGE 13 luglio 1966, n. 654

Adesione all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957 e sua esecuzione.

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Testo in vigore dal:  9-9-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957.