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LEGGE 6 agosto 1966, n. 629

Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.

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Testo in vigore dal:  3-9-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.