stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/2005)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-8-2005
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Elettorato.


Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma
((...))
.
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))
.