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LEGGE 1 giugno 1966, n. 417

Estensione ai palombari e sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-7-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.
Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.