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LEGGE 14 maggio 1966, n. 358

Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1973)
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Testo in vigore dal:  20-4-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi" dell'Unione italiana ciechi, è riconosciuto ed attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.
((A detto Centro è attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanità e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecità, nonché con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi))
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