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LEGGE 29 marzo 1966, n. 290

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.

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Testo in vigore dal:  5-6-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.