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LEGGE 3 maggio 1966, n. 261

Estensione ai segretari dei Consorzi, di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi.

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Testo in vigore dal:  29-5-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE