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LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1138

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (2° provvedimento).

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Testo in vigore dal:  14-1-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione dell'entrata:

Capitolo n. 1003. - Imposta sui red-
diti di ricchezza mobile............... L. 44.100.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 3523. - Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso (e-
lenco n. 5)............................ L. 17.900.000.000
Capitolo n. 5381. - Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso (e-
lenco n. 6)............................ " 26.200.000.000
--------------
L. 44.100.000.000
--------------

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE