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LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1264

Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso Facoltà riconosciute di economia e commercio.

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Testo in vigore dal:  21-2-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai fini della prosecuzione degli studi presso le Facoltà di economia e commercio statali e libere e limitatamente alle materie previste per i primi tre anni del corso di laurea, sono considerati validi gli insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in economia e commercio, funzionante in via di fatto, nella città dell'Aquila dall'anno accademico 1961-62 all'anno 1964-65 incluso.
Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra riferite, potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione, all'Università da loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE