stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 dicembre 1966, n. 1084

Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  5-1-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con lo incarico di direttore, e che abbiano maturato almeno 7 anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a "distinto", sono ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.