stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 ottobre 1966, n. 957

Autorizzazione a vendere al comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprietà dello Stato e destinazione del ricavato della vendita.

nascondi
Testo in vigore dal:  2-12-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Chiasso (Svizzera), per il prezzo complessivo di franchi svizzeri 1 milione e 100.000, di un terreno appartenente al patrimonio dello Stato di metri quadrati 6.478 proveniente dalla donazione "Pietro Chiesa" contrassegnato al n. 1322 nei registri di quel Comune.
Il Ministro per gli affari esteri provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.